Deliberazione amministrativa n. 302 del 29 febbraio
2000.
Approvazione del piano di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs.152/1999.
Legge regionale 5 settembre 1992, n.46, articolo 7. 1a fase
– acque superficiali.
(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992,
n. 46 riguardante "Norme sulle procedure della programmazione
regionale e locale";
Ritenuto opportuno definire, alla luce della normativa nazionale
e regionale vigente e in via di approvazione, e degli atti programmatori
di carattere generale, come il PRS e il PPAS, e settoriale,
come il piano sanitario, già approvati, il piano degli
interventi e dei servizi sociali, nella prospettiva di un governo
del welfare regionale coerente con la programmazione complessiva;
Preso atto delle consultazioni effettuate e dei pareri espressi
dalla Conferenza regionale delle autonomie, dal Comitato economico
e sociale e dagli altri soggetti interessati;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della
l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente
del servizio servizi sociali, nonché l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può
comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione,
resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente
esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto
regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente
in materia;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
di approvare l'allegato "Piano regionale
per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002"
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il
Consiglio approva"
Allegato alle deliberazione 302/00
PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
Prima Fase – Acque superficiali
Dal nuovo sistema di analisi delle acque superficiali agli interventi
prioritari nelle aree a più forte degrado ambientale
INDICE
Introduzione al Piano di Tutela delle acque
CAPITOLO
1 - Fase conoscitiva degli aspetti quantitativi delle risorse
idriche superficiali
CAPITOLO
2 - Capacità depurativa dei corsi d’acqua
CAPITOLO
3 - Attingimenti idrici diretti o derivazioni dai corsi d’acqua
CAPITOLO
4 - Qualità ambientale
CAPITOLO
5 - Obiettivo di qualità per specifica destinazione
CAPITOLO
6 - Aree particolarmente compromesse
CAPITOLO
7 - Aree sensibili e zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola
CAPITOLO
8 – Attività agricola
CAPITOLO
9 - Programma di interventi di collettamento e depurazione
CAPITOLO
10 - Norme tecniche di attuazione
ALLEGATI (non disponibili)
Allegato A (Attingimenti idrici diretti o derivazioni
dai corsi d’acqua)
Allegato B (Qualità ambientale)
Allegato C (Obiettivo di qualità per specifica destinazione
- uso potabile)
Allegato D (Obiettivo di qualità per specifica destinazione
– acque destinate alla vita dei pesci)
Allegato E (Obiettivo di qualità per specifica destinazione
– acque destinate alla vita dei pesci)
Allegato F (Aree particolarmente compromesse)
Allegato G (Attività agricola)
Allegato H (Programma di interventi di collettamento e depurazione-localizzazione
Allegato I (Aree sensibili)
Allegato L (Aree sensibili)
INTRODUZIONE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
RIFERIMENTI AGLI STRUMENTI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE
Tra gli obbiettivi programmatici corrispondenti
alle scelte politiche del governo regionale il rispetto e la
tutela del sistema ambiente rappresentano una priorità
strategica assunta nel Piano Regionale di Sviluppo della Regione
Marche (PRS); in tale ambito è stato definito il sottoprogramma
"tutela delle acque e difesa del suolo", i cui contenuti
particolarmente complessi ed articolati in numerosi aspetti
tecnici, economici ed organizzativi, investono politiche regionali
di area vasta e favoriscono numerosissime azioni pubbliche e
private. Nel Piano Pluriennale di Attività e di Spesa
1999-2001 (PPAS), che intende raccordare le scelte strategiche
di ordine generale con le politiche settoriali, sono definite
alcune linee di attività inerenti il sistema delle acque:
l'organizzazione del ciclo idrico integrato (progetto 7.1.1),
il monitoraggio e la tutela del Mare Adriatico (progetto 7.1.2),
il Piano di risanamento delle acque (progetto 7.1.2 bis).
Il Piano di Risanamento delle Acque, insieme agli altri piani
settore, si raccorda al Piano di Inquadramento Territoriale
(PIT) che ha le finalità di strutturazione delle strategie
e di attivazione di progetti territoriali con particolare attenzione,
tra gli indirizzi di fondo, al miglioramento della qualità
ambientale esistente e futura.
Il sistema idrico dei fondovalle fluviali, in qualità
di cerniera tra le direttrici appenninica e adriatica, rappresenta
un riferimento fondamentale del telaio portante per le grandi
connessioni storico-naturalistiche ed è compreso tra
le azioni progettuali a valenza strategica per il riassetto
del territorio che il PIT definisce “cantieri progettuali”:
in particolare sono riconosciuti prioritari i “cantieri
progettuali” facenti capo ai fiumi Metauro, Esino, Chienti
e Tronto (Corridoi vallivi integrati). La riqualificazione di
queste direttrici fluviali viene considerata come opportunità
per promuovere la messa a punto di strategie di rigenerazione
e di sviluppo ecosostenibile rapportate contestualmente alle
strutture produttive e ambientali.
Il quadro programmatico del Piano di Risanamento delle Acque
(di seguito denominato Piano) è stato adottato con DGR
n. 2663 del 3 Novembre 1998 secondo uno schema concepito sulla
base delle disposizioni contenute nella L. 319/76 "Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento" e sulla base
dei contenuti elaborati nelle Linee Guida al Piano di Risanamento
delle Acque di cui alla DGR n 696/98.
Nel corso del 1999 lo scenario normativo di riferimento della
materia è stato profondamente modificato dall'emanazione
del D.Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
da nutrienti provenienti da fonti agricole", atto che colma
il ritardo accumulato dal nostro Paese nell'adeguamento alla
disciplina comunitaria ed abroga tutta una serie di norme precedenti
(L. 319/76, L. 690/76, L. 650/79, D.Lgs. 130/92, D.Lgs. 131/92,
D.Lgs. 132/92, D.Lgs. 133/92, etc.).
Tale provvedimento si configura infatti come una corposa legge
quadro che interagisce con le altre leggi fondamentali in materia
di acque (T.U. 1775/33, L. 183/89, L. 36/94) ed individua almeno
i seguenti tre temi innovativi:
• La tutela integrata degli aspetti quantitativi
e qualitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
• L'identificazione di obiettivi di qualità ambientale
cui far riferimento per la definizione dei limiti allo scarico
e la predisposizione di misure di interventi di risanamento;
• L'impostazione di un adeguato sistema di monitoraggio
e di classificazione dei corpi idrici come base dell'attività
di pianificazione e risanamento.
LA SITUAZIONE PRIMA DEL D.LGS. 152/99
Nella Regione Marche, prima di essere attivata
in forma metodologicamente continuativa ed uniforme sul territorio
l’analisi delle caratteristiche qualitative dei corpi
idrici finalizzata al raggiungimento degli obiettivi qui proposti,
per anni da parte dei Servizi Multizonali di Sanità Pubblica
delle AUSL sono state effettuate indagini sui corsi d'acqua
e sugli scarichi in essi recapitanti in ottemperanza alle leggi
vigenti e per la salvaguardia della salute pubblica. La mole
di dati a disposizione ha consentito pertanto di definire un
quadro della situazione che, seppure settorializzato e disomogeneo,
rappresenta una base consolidata di conoscenza dell’ambiente.
Nel 1997 è stato inoltre prodotto il primo documento
(DGR 2113 del 1/8/97) di classificazione delle acque dolci salmonicole
e ciprinicole ai sensi del D.Lgs. 130/92 in attuazione della
Direttiva 78/659/CEE.
Nello stesso anno sono state elaborate le Linee Guida al Piano
di Risanamento con cui si è effettuata per ogni bacino
una prima disamina delle infrastrutturazioni depurative e degli
abitanti equivalenti serviti e sono state fornite prime indicazioni
tecnico-operative sulle classi di qualità dei corpi idrici,
sui trattamenti dei reflui, sul riuso delle acque depurate ,
etc.
Nel corso del 1999 è stata integrata la deliberazione
sulla qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
con un aggiornamento dei tratti precedentemente classificati
ed è stata effettuata un' ulteriore classificazione relativamente
alle acque superficiali destinate al consumo umano (D.P.R. n.
515/82).
LA SITUAZIONE CON L’ENTRATA IN VIGORE
DEL D.LGS. 152/99
La stesura del Piano è stata inevitabilmente
influenzata "in corso d'opera" dalla portata riformatrice
del Decreto 152/99 e, per quanto possibile, è stato conformato
nei suoi assunti generali alle finalità dettate dalle
nuove disposizioni.
La stessa denominazione di "Piano di risanamento"
previsto dalla citata L. 319/76 è stata sostituita dall'art.
44 del Decreto con il termine di "Piano di tutela delle
acque", quale piano stralcio di settore del Piano di bacino
in riferimento alla L. 183/89 sulla difesa del suolo (art. 17,
comma 6 ter).
In tal senso il Piano regionale è stato messo in sintonia
con i principi ispiratori della nuova legge e strutturato secondo
gli obbiettivi ed una metodologia indicati per i Piani di tutela
(art. 44, comma) che debbono in particolare contenere:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale
e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento
e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate
e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione delle cadenze temporali degli interventi e
delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
Secondo quanto previsto nel citato articolo
(comma 2) le Regioni, sentite le Province, adottano il Piano
di tutela e lo trasmettono alle competenti Autorità di
Bacino entro il 31 dicembre 2003; viene pertanto demandata a
tale data la predisposizione di una più completa pianificazione
per la protezione della qualità dei corpi idrici.
GLI OBIETTIVI DEL PIANO
E' indubbio che sulla linea tracciata dal D.Lgs.
152/99 l'obiettivo specifico del Piano è il conseguimento
della qualità ambientale e per specifica destinazione
dei corsi d'acqua, recuperando o mantenendo la capacità
naturale di autodepurazione, attraverso la tutela integrata
quali-quantitativa della risorsa idrica.
La fase attualmente sviluppata si è incentrata sugli
aspetti qualitativi, promuovendo innanzitutto da parte dei laboratori
dell'ARPAM l'acquisizione aggiornata di dati chimici, fisici,
biologici sulle acque superficiali a complemento di quelli in
loro possesso storicamente determinati.
La necessaria integrazione con gli aspetti quantitativi come
disposto dal Decreto (art. 22) è solo parzialmente avvenuta,
poiché non risultano disponibili aggiornate rilevazioni
sulle portate fluviali, né informazioni esaustive sulle
derivazioni. Sono infatti stati utilizzati dati rinvenuti in
bibliografia (portate) o direttamente assunti dagli Uffici Decentrati
OO.PP. relativamente alle concessioni di maggiore entità,
che generalmente rappresentano una situazione sottostimata rispetto
alla realtà dei prelievi in essere.
Occorre in tal senso che le strutture regionali interessate
afferenti ai Servizi LL.PP, Agricoltura, Protezione Civile collaborino
per attivare la realizzazione di una rete di monitoraggio delle
condizioni idrologiche rappresentativa dell'intero corso d'acqua,
e produrre l'aggiornamento e l'informatizzazione dei catasti
degli attingimenti e delle derivazioni; solo con la rivisitazione
del regime delle concessioni può essere determinato il
valore di portata necessario ad aumentare la capacità
recettiva dei corpi idrici e recuperare caratteristiche biotiche
accettabili.
E' sulla scorta di queste conoscenze che, secondo quanto stabilito
dal legislatore (art. 22, comma 2), l'Autorità di Bacino
può definire il bilancio idrico per attuare la tutela
quantitativa della risorsa, pianificando l'utilizzo delle acque
volto ad evitare ripercussioni sulla loro qualità e a
consentire un uso idrico sostenibile (art. 22, comma 1). L'importanza
di addivenire alla formulazione del bilancio idrico è
connessa all'adozione di misure volte ad assicurarne l'equilibrio,
che successivi aggiornamenti del Piano potranno contemplare
tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del
minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento
delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
In tal senso tutte le derivazioni d'acqua dovranno
essere regolate dall'autorità concedente mediante previsioni
di rilascio che garantiscano un regime di flusso compatibile
con la salvaguardia dell'ecosistema (art. 22, comma 5). Si è
peraltro in attesa che in materia il Ministero dei LL.PP. emetta
le Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico, comprensive
dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e
per la definizione del minimo deflusso vitale (art. 22, comma
4).
STRUTTURA DEL PIANO
Il Piano come indicato nella DGR n. 2663/98,
è stato fin dall'inizio suddiviso in due Fasi, temporalmente
conseguenti, in relazione soprattutto alle risorse economiche
a disposizione; in particolare sono stati affrontati nella Fase
I, che corrisponde a questo elaborato, gli aspetti connessi
alla qualità delle acque superficiali, rimandando alla
Fase II la definizione delle problematiche attinenti alle acque
sotterranee.
La suddivisione così concepita non ha pertanto concettualmente
ragion d’essere, ma è stata prodotta sulla scorta
di motivazioni logistiche che nulla hanno evidentemente a che
vedere con le esigenze di studio e di programmazione unitari
dell’intero ciclo dell’acqua.
La Fase I del Piano, che qui si tratta, ha assunto un’articolazione
che ricalca i contenuti dell’atto deliberativo di riferimento,
aggiornati e rimodulati secondo i suggerimenti espressi dagli
estensori e le notazioni contenute nel D.Lgs. 152/99.
Il Piano ha una duplice valenza, conoscitiva e programmatica:
da un lato si presenta come un quadro di conoscenze organizzate,
in continuo ampliamento ed approfondimento, dall'altro prevede
l'elaborazione di programmi di intervento sulla base delle priorità,
delle risorse disponibili, della capacità attuativa degli
Enti preposti agli interventi ed anche dello stato delle conoscenze
di cui alla funzione precedente.
Una necessaria rivisitazione anche normativa del Piano dovrà
essere operata con la prossima emanazione degli otto decreti
attuativi del menzionato Decreto, volti a sostituire le parti
di precedenti norme tecniche divenute obsolete o a dare indicazioni
sui temi innovativi dallo stesso introdotti.
Il Piano è stato costruito con il coinvolgimento degli
Enti Locali e comunque rappresenta uno strumento “in itinere”
che potrà ulteriormente articolarsi ed aggiornarsi in
relazione alle scadenze poste dalla nuova normativa e ai risultati
stessi che vengono man mano conseguiti.
Nello specifico ha inteso determinare un quadro conoscitivo
propedeutico, connotato sulla valutazione dello stato di qualità
dei corpi recettori e sull'analisi delle cause predisponenti
l'inquinamento nelle aree maggiormente compromesse .
La caratterizzazione biologica delle acque (indice IBE), ha
consentito di delineare per i bacini presi in esame un contesto
informativo più ampio e complessivo rispetto a quello
tradizionalmente espresso sulla base dei soli parametri chimici.
Tale base conoscitiva, che andrà perfezionata nel tempo,
descrive uno stato di sofferenza in alcuni tratti dei nostri
fiumi non sempre direttamente riconducibile a cause specifiche
di deterioramento, bensì connessa ai sinergici effetti
imputabili al carico antropico globale (immissioni di inquinanti,
ingenti prelievi, interventi impattanti nelle aree di pertinenza).
E' stata pertanto contraddistinta, anche cartograficamente,
nell'intorno dei tratti fluviali più contaminati, la
distribuzione dei complessi industriali, delle aree agricole,
degli insediamenti urbani e degli impianti di depurazione in
correlazione con i valori, seppure datati o incompleti, delle
portate e delle acque derivate.
Tale studio ha permesso di programmare un fabbisogno depurativo
contestualizzato alla realizzazione già in essere di
interventi facenti capo ai vari strumenti di finanziamento statale,
(PTTA 94/96, Fondi FIO, Piano straordinario- L.135/97), comunitari
(Docup Ob.2 anni 97/99), regionali (L.R. 46/92), nonché
di fornire indirizzi per misure applicative in campo agricolo,
zootecnico ed industriale.
E' chiaro che il successo nella realizzazione di quanto indicato
si relaziona alle scelte di fondo che investono le politiche
produttive nel settore primario e secondario e all'applicazione
di misure miranti a contenere l'impatto ambientale delle attività
antropiche; è pertanto raccomandata nelle aree più
fortemente contaminate da nitrati o ad elevata pericolosità
idrogeologica l'adozione significativa del Codice di buona pratica
agricola e la promozione delle misure agroambientali inserite
nel predisponendo Piano di sviluppo rurale, nonché di
interventi per migliorare i cicli produttivi industriali e ridurre
i loro effetti inquinanti.
Per le immissioni puntiformi di acque reflue nel recapito finale
la direttiva 91/271/CEE recepita dal D.Lgs. 152/99 pone precise
scadenze temporali relativamente alla messa a punto sia delle
reti fognarie che degli impianti di depurazione; con tale presupposto
il Piano ha inteso dettagliare ed aggiornare il resoconto fornito
dalle Linee Guida relativamente alla distribuzione per bacino
degli impianti esistenti, preordinando la stima degli interventi
ancora da effettuare con i presunti costi di realizzazione.
Lo stato delle necessità esposte è stato il frutto
di un lungo lavoro di concertazione condotto con gli enti locali,
con i consorzi comunali e con le Aziende idriche più
rappresentative.
Nella Regione Marche si evidenzia una frammentazione delle infrastrutture
con una presenza di 324 impianti per servire 995.210 dei 1.447.600
residenti.
Il 31 % della popolazione non risulta servita da un impianto
di depurazione a cui va sommato il 25 % degli abitanti serviti
da impianti inefficienti.
Un dato emerso di rilevante importanza evidenzia che solo il
57,6 % della potenzialità degli impianti di depurazione
viene utilizzato.
Tenuto conto di tale situazione, una particolare attenzione
è stata dedicata alla programmazione degli interventi
urgenti da elaborare sulla base dei dati esistenti e presentati
sulle Linee Guida, in stretta collaborazione con gli EE.LL.
interessati.
In particolare è stato considerato il complesso degli
impianti che hanno diretta rilevanza sulla fascia costiera in
relazione alla presenza di tratti non idonei alla balneazione
o a rischio di eutrofizzazione. Del resto è noto che
lo stato di salute del mare antistante la costa è direttamente
influenzato dagli apporti fluviali: la persistenza di zone non
balneabili risente infatti in modo determinante della quantità
e del tipo di sostanze immesse nei fiumi, in riferimento ad
esempio al parametro trasparenza soprattutto nelle province
di Macerata ed Ascoli Piceno.
Anche per questa ragione risulta di fondamentale importanza
la determinazione delle portate fluviali in relazione alla possibilità
di valutare il carico massimo ammissibile degli inquinanti afferenti
alle acque marine.
Un contributo importante sulla consistenza e funzionalità
delle reti fognarie e degli impianti depurativi, nonché
delle infrastrutture acquedottistiche è stato fornito
dal lavoro di ricognizione appena concluso da parte delle cinque
strutture pubbliche (aziende o consorzi) più rappresentative
all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) individuati
con la L.R. 18/98.
Resta il fatto che il ricorso spinto all'applicazione di tecnologie
depurative, caratterizzante le politiche e la spesa dell'intervento
pubblico degli ultimi 20 anni, non ha risolto drasticamente
il problema dell'inquinamento idrico; solo con l'attuazione
di scelte serie che privilegiano il carattere preventivo può
essere migliorato il risultato dello sforzo finanziario compiuto
e di quello che sarà approntato nei prossimi anni.
Il sistema infrastrutturale potrà cioè esprimere
la sua efficienza qualora si intervenga sui dispositivi atti
a mantenere una sufficiente disponibilità idrica nel
corso fluviale e quindi favorirne la capacità recettiva
e il potere autodepurativo.
In tal senso un apposito capitolo del Piano è dedicato
agli studi esistenti sulla distribuzione vegetazionale lungo
i corsi d'acqua per evidenziare il ruolo importante che le fitocenosi
possono svolgere sulla capacità di abbattimento naturale
degli elementi inquinanti, tenuto conto che dallo stato di conservazione
della flora ripariale dipende il successo delle iniziative mirate
al risanamento fluviale e alla protezione anti-erosiva dei bacini.
Il lavoro di monitoraggio e di controllo della qualità
idrica svolto in questi anni ha riguardato in particolare i
corpi d’acqua a specifica destinazione di cui all’art.6
del D.Lgs. 152/99, rappresentati nelle seguenti tipologie:
a) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) acque destinate alla balneazione;
c) acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) acque destinate alla vita dei molluschi.
Dal contesto rilevato sono state effettuate
considerazioni sugli obiettivi di qualità da perseguire
secondo le indicazioni fornite nell’Allegato 2 del decreto
di cui trattasi.
Relativamente alle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall’inquinamento e di risanamento (art. 18 del D.Lgs.
152/99), il Piano individua le aree sensibili corrispondenti
al litorale che dal Comune di Pesaro arriva fino al confine
con l’Emilia Romagna e a due invasi ubicati nell’alta
valle del Chienti (laghi di Polverina e di Fiastra); questa
prima designazione potrà essere riconsiderata nei prossimi
mesi in concomitanza dello sviluppo delle conoscenze che saranno
condotte in collaborazione con l’ARPAM e della predisposizione
della II Fase del Piano.
La tutela dei corpi idrici così delimitati nell’ambito
delle aree sensibili è sottoposta a misure più
spinte di trattamento dei reflui urbani e di contenimento degli
apporti di nitrati di origine agricola e zootecnica.
PIANO DI TUTELA E PIANO DI BACINO
Il Piano di bacino, che ai sensi del comma 1
dell’articolo 17 della L. 183/89 "ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta
utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche,
ambientali del territorio interessato", risulta pertanto
di livello strategico più generale (piano direttore)
rispetto al Piano di tutela a cui compete una valenza di maggior
dettaglio ed operatività.
Nella Regione Marche, in attesa che si proceda verso la piena
operatività della L. 183/89 e della corrispondente L.R.
13/99, il presente Piano si pone come riferimento, secondo la
definizione sopra riportata, per la caratterizzazione aggiornata
dei corsi d’acqua propedeutica alla elaborazione del più
ampio strumento di governo del territorio facente capo ai Piani
di bacino.